STATUTO
del
CENTRO ITALIANO DI RICERCA SU LETTERATURA E GIORNALISMO
“La Terza pagina”
(CIRLeG)
Art. - 1. COSTITUZIONE
È costituito il CENTRO ITALIANO DI RICERCA SU LETTERATURA E GIORNALISMO “La Terza pagina”(d’ora in poi denominato CIRLeG) con sede presso ????[ l’Università Federico II, via Porta di Massa, 1- 80133 Napoli].
Esso ha durata illimitata nel tempo, è senza scopo di lucro ed è regolato a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seg. del Codice civile, nonché dal presente Statuto.
Il CIRLeG assume come proprio logo la figura qui sotto riportata:
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I soci fondatori sono:
GIORGIO BARONI
NOEMI CORCIONE
DANIELA DE LISO
STEFANIA DELLA BADIA
MARCO DONDERO
RAFFAELE GIGLIO
ALBERTO GRANESE
PASQUALE GUARAGNELLA
ANTONIO IURILLI
SEBASTIANO MARTELLI
ROSSANA MELIS
ALDO MARIA MORACE
FABIO PIERANGELI
BRUNO PISCHEDDA
LUIGI REINA
NUNZIO RUGGIERO
PAOLA VILLANI
FRANCO VITELLI
GIOVANNA ZACCARO
FRANCO ZANGRILLI
Art. 2. SCOPI DEL CENTRO
Il CIRLeG persegue i seguenti scopi:
- Promuovere ogni prodotto letterario e giornalistico a tutti i livelli;
- Proporsi come punto di diffusione editoriale dei prodotti letterari italiani, dialettali e giornalistici;
- Promuovere tale cultura letteraria tra i giovani;
- Promuovere le culture regionali.
Art. 3. ATTIVITA' DEL CENTRO
Il CIRLeG, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
a) convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, master;
b) pubblicazioni sia cartacee che digitali di autori e testi del patrimonio letterario e giornalistico italiano, nonché gli atti di propri convegni e le ricerche effettuate sotto l’egida del Centro;
c) l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, se preventivamente autorizzate dal Presidente.
Art. 4. ASSOCIATI
Il CIRLeG, seppure nato in ambiente universitario, è aperto non solo a docenti universitari, che possono aderire come persona singola o come rappresentanti della propria Università, ma anche a tutti coloro che, interessati alle finalità perseguite, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato; al Centro possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età.
I docenti universitari che aderiscono in rappresentanza della loro Università provvederanno in proprio a chiedere quanto legalmente necessario, secondo lo Statuto dell’Ateneo, per aderire al Centro.
I soci che compongono il Centro si distinguono in:
- Soci fondatori - coloro che si sono riuniti la prima volta per dare origine al Centro;
- Soci ordinari - tutti coloro che sono iscritti al Centro ed in regola con i versamenti delle quote annuali.
Art. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE
Per essere ammesso al Centro è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, ed incarico di lavoro;
b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
c) ogni domanda deve essere controfirmata, per il primo anno di vita, da un socio fondatore; successivamente da due soci ordinari o da un solo socio fondatore.
Art. 6. AMMISSIONE DEI SOCI
La presentazione della domanda di ammissione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo entro 250 giorni.
All’atto della iscrizione il nuovo socio deve versare la quota sociale annuale.
Art. 7. DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le assemblee e alle manifestazioni indette dal Centro stesso.
Art. 8. DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale;
b) all’accettazione e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie, che non possono superare il doppio della quota sociale;
c) il socio può in qualsiasi momento e senza oneri recedere dal Centro;
d) il socio ha diritto di accesso ai documenti del Centro.
Art. 9. ESCLUSIONE DEI SOCI
I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi per due anni nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Centro. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
In caso di dimissioni o di esclusione del socio, il Centro non è tenuto al rimborso della quota associativa, né di altre eventuali quote sociali.
Art. 10. PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Centro, da contributi, da erogazioni e da lasciti diversi, da rimborsi, dal fondo di riserva.
Il patrimonio è costituito altresì da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali e da altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
Il Centro può ricevere contributi da privati, da enti pubblici, sia statali, che provinciali e regionali, sia internazionali, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo finanziamento di progetti o attività.
In caso di scioglimento del Centro, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.
Art. 11. BILANCIO
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.
Art. 12. RESIDUO BILANCIO
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative del Centro.
Art. 13. ASSEMBLEE DEI SOCI
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto (posta elettronica) ad ogni socio e con avviso sul sito del Centro. Tutte le assemblee possono essere svolte per via telematica.
Art. 14. ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo marzo al trentuno maggio successivo. Essa:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
b) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
d) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Art. 15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea straordinaria è convocata:
a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
b) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
c) l’assemblea straordinaria modifica, se richiesto da un terzo degli aderenti del Centro, lo statuto;
d) l’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione del Centro.
Art. 16. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti (metà più uno) dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.
Art. 17. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti. Le votazioni possono essere svolte anche per via telematica; in tal caso il socio esprime a voce il proprio voto.
Art. 18. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Centro o dal Vice Presidente; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Art. 19. ORGANI DEL CENTRO
Sono organi del Centro:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il segretario;
- Il collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche elettive sono svolte in forma gratuita.
Art. 20. STRUTTURA E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Consiglio scientifico, se nominato, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Centro per il conseguimento dei suoi fini sociali.
Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio e può essere rieletto per un solo altro triennio.
Il Presidente e il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.
Art. 21. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dei 2/5 dei suoi membri, in date periodiche prefissate. Le riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire per via telematica.
Art. 22. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.
Art. 23. MANSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo deve:
a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee indicate dal Presidente ed approvate dall'assemblea dei soci;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
c) redigere i bilanci;
d) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti prima di portarlo in assemblea per l’approvazione definitiva;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
f) formulare il regolamento interno del Centro;
g) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
h) favorire la partecipazione dei soci all'attività del Centro;
i) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d’urgenza;
l) in caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.
Art. 24. MANSIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome del Centro.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.
Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi del Centro.
Il Presidente ha il compito di indicare le linee delle attività del Centro, ne garantisce la qualità scientifica ed ha la possibilità di nominare un Consiglio scientifico, che può essere composto da altre due personalità del mondo culturale o giornalistico italiano ed internazionale.
Stipula eventuali contratti e firma la corrispondenza dispositiva.
Al Presidente o ad un suo incaricato spetta la gestione del sito on-line del Centro.
Garantisce il rispetto delle norme statutarie.
Dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo altro triennio.
Art. 25. MANSIONI DEL SEGRETARIO
Il Segretario del Centro è eletto dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Presidente; resta in carica tre anni e può essere rieletto per un solo altro triennio.
Il Segretario ha la piena responsabilità amministrativa del Centro. È tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d’amministrazione.
Cura la registrazione delle entrate e il pagamento delle spese autorizzate. È responsabile del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.
Il Segretario provvede al disbrigo della normale corrispondenza, all'aggiornamento del libro dei soci; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla comunicazione delle convocazioni.
In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Direttivo, in attesa di una nuova nomina.
Art. 26. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri del Centro, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per un altro triennio.
L’incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.
Art. 27. DECISIONI ASSEMBLEARI
Per quanto riguarda tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia.
Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto, valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza dei partecipanti.
